Regolamento interno del Dottorato di ricerca in Geofisica
- Sismologia
- Geodesia
- Geo-elettromagnetismo
- Fisica del vulcanismo
- Geodinamica quantitativa
- Oceanografia e climatologia
- Il Coordinatore del Corso di Dottorato
- Il Collegio dei Docenti
- presiede le riunioni del Collegio dei Docenti;
- dà attuazione alle delibere del Collegio dei Docenti;
- tiene i rapporti con i Dipartimenti e gli Enti consorziati;
- redige la relazione triennale sull'attività svolta per il dottorato;
- predispone le richieste annuali di nuovi cicli di Dottorato.
- cura il regolare svolgimento dei corsi e cicli di seminari;
- designa i docenti/ricercatori supervisori alle attività di ogni iscritto;
- assolve ai compiti di verifica di cui all'art. 4;
- decide il riconoscimento di eventuali attività di studio e ricerca svolte all'estero;
- riconosce l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione al concorso.
- per volontarie dimissioni;
- su proposta del Collegio, approvata dal Consiglio di Dipartimento, quando il Collegio ravvisi uno scarso contributo alle attività del Dottorato.
Art. 1 (Dottorato di Ricerca in Geofisica)
E' istituito presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna il Corso di Dottorato di Ricerca in Geofisica per la formazione scientifica di giovani laureati, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 210/98 e dal "Regolamento di Ateneo in Materia di Dottorato" dell'Università di Bologna (D.R. n. 591 del 26/08/99). Per il raggiungimento di tale scopo, l'Università di Bologna si consorzia con le Università di Napoli "Federico II" (Dipartimento di Scienze Fisiche), di Roma Tre (Dipartimento di Scienze Geologiche) e con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), tramite convenzioni. Tutte le convenzioni e gli accordi si ritengono tacitamente prorogati salvo disdetta da una delle parti entro il 30 Maggio di ogni anno e possono comunque essere modificati consensualmente all'inizio di ogni anno accademico.
Art. 2 (Durata e funzionamento del Corso di Dottorato) Il Corso di Dottorato di Ricerca ha la durata di tre anni accademici. Il Corso comprende attività di ricerca, insegnamenti e cicli di seminari specialistici. Le attività di ricerca vengono svolte da ciascun iscritto sotto la supervisione di un docente/ricercatore universitario di ruolo o di un ricercatore di ruolo dell'INGV o altri Enti convenzionati, designato dal Collegio dei Docenti. I corsi di insegnamento vengono affidati dal Collegio dei Docenti a professori ordinari e associati, ricercatori universitari e ricercatori di Enti convenzionati. I cicli di seminari integrano gli aspetti più avanzati degli insegnamenti impartiti o costituiscono essi stessi insegnamenti su argomenti specialistici e sono svolti sotto la responsabilità di un docente nominato dal Collegio.
Art. 3 (Articolazione in curricula) Il Dottorato di Ricerca è articolato in sei curricula:
Art. 4 (Obblighi dei dottorandi) Ai dottorandi è richiesto un numero di 30 ore di frequenza settimanale all'interno delle strutture della Sede Amministrativa o delle Sedi Consorziate, per 11 mesi e per ciascun anno solare. Nell'arco del triennio i dottorandi sono tenuti a seguire almeno 180 ore di attività formativa, di cui 100 nel primo anno. L'attività formativa del primo anno è costituita da corsi che si tengono presso le istituzioni consorziate. I dottorandi devono seguire tutti i corsi obbligatori e, a loro scelta, alcuni corsi facoltativi, fino al raggiungimento di almeno 100 ore. Al termine di ciascun corso, i dottorandi sostengono una prova scritta di accertamento del profitto, secondo le modalità che vengono stabilite da ciascun docente. I docenti comunicano gli esiti delle prove al Coordinatore, che li presenta al Collegio: la valutazione dell'insieme delle prove è determinante per l'ammissione al II anno del dottorato.
Il II anno è dedicato prevalentemente all'impostazione del lavoro di tesi, che deve consistere in una ricerca originale e innovativa, di carattere teorico o sperimentale. Nel corso del II e del III anno i dottorandi sono tenuti a seguire scuole, corsi e seminari specialistici relativi al proprio campo di ricerca per non meno di 80 ore. I dottorandi possono partecipare a campagne di misura, nonchè a convegni nazionali e internazionali per presentare i risultati della propria attività di ricerca. Alla fine del II e III anno, i dottorandi devono tenere un seminario per illustrare il progresso della propria ricerca. I dottorandi titolari di borsa di studio del Dottorato devono recarsi presso Laboratori o Università straniere per non meno di tre mesi. Il Collegio dei docenti redige per ogni iscritto una relazione finale contenente un giudizio complessivo sull'attività di studio e di ricerca.
Art. 5 (Organi)
Sono organi del Corso di Dottorato di Ricerca:
Art. 6 (Coordinatore) Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna, su proposta del Collegio dei Docenti, resta in carica tre anni per non più di due mandati consecutivi.
Il Coordinatore:
Art. 7 (Collegio dei Docenti) Il Collegio dei Docenti è composto da almeno dieci docenti e/o ricercatori universitari. Nel Collegio dei Docenti devono essere rappresentate tutte le Università consorziate. A titolo personale possono figurare docenti di sedi universitarie estranee al consorzio. La composizione del Collegio dei Docenti è deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna su proposta del Collegio stesso. Del Collegio fa altresì parte un dirigente di ricerca o un primo ricercatore dell'INGV, proposto del Presidente dell'Ente. Il Collegio dei docenti:
Le sedute del Collegio dei Docenti sono valide qualora vi partecipi il numero legale dei membri determinato secondo le vigenti disposizioni dell'Università di Bologna.
Art. 8 (Decadenza) I membri del Collegio dei Docenti decadono:
Art. 9 (Modifiche) Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna, per iniziativa del Collegio dei Docenti e con parere conforme dei Consigli di Dipartimento delle Università consorziate e del Presidente dell'INGV.
Art. 10 (Rinvio) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme del Decreto Rettorale n. 202 del 28 gennaio 2005 dell'Università di Bologna.
E' istituito presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna il Corso di Dottorato di Ricerca in Geofisica per la formazione scientifica di giovani laureati, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 210/98 e dal "Regolamento di Ateneo in Materia di Dottorato" dell'Università di Bologna (D.R. n. 591 del 26/08/99). Per il raggiungimento di tale scopo, l'Università di Bologna si consorzia con le Università di Napoli "Federico II" (Dipartimento di Scienze Fisiche), di Roma Tre (Dipartimento di Scienze Geologiche) e con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), tramite convenzioni. Tutte le convenzioni e gli accordi si ritengono tacitamente prorogati salvo disdetta da una delle parti entro il 30 Maggio di ogni anno e possono comunque essere modificati consensualmente all'inizio di ogni anno accademico.
Art. 2 (Durata e funzionamento del Corso di Dottorato) Il Corso di Dottorato di Ricerca ha la durata di tre anni accademici. Il Corso comprende attività di ricerca, insegnamenti e cicli di seminari specialistici. Le attività di ricerca vengono svolte da ciascun iscritto sotto la supervisione di un docente/ricercatore universitario di ruolo o di un ricercatore di ruolo dell'INGV o altri Enti convenzionati, designato dal Collegio dei Docenti. I corsi di insegnamento vengono affidati dal Collegio dei Docenti a professori ordinari e associati, ricercatori universitari e ricercatori di Enti convenzionati. I cicli di seminari integrano gli aspetti più avanzati degli insegnamenti impartiti o costituiscono essi stessi insegnamenti su argomenti specialistici e sono svolti sotto la responsabilità di un docente nominato dal Collegio.
Art. 3 (Articolazione in curricula) Il Dottorato di Ricerca è articolato in sei curricula:
Art. 4 (Obblighi dei dottorandi) Ai dottorandi è richiesto un numero di 30 ore di frequenza settimanale all'interno delle strutture della Sede Amministrativa o delle Sedi Consorziate, per 11 mesi e per ciascun anno solare. Nell'arco del triennio i dottorandi sono tenuti a seguire almeno 180 ore di attività formativa, di cui 100 nel primo anno. L'attività formativa del primo anno è costituita da corsi che si tengono presso le istituzioni consorziate. I dottorandi devono seguire tutti i corsi obbligatori e, a loro scelta, alcuni corsi facoltativi, fino al raggiungimento di almeno 100 ore. Al termine di ciascun corso, i dottorandi sostengono una prova scritta di accertamento del profitto, secondo le modalità che vengono stabilite da ciascun docente. I docenti comunicano gli esiti delle prove al Coordinatore, che li presenta al Collegio: la valutazione dell'insieme delle prove è determinante per l'ammissione al II anno del dottorato.
Il II anno è dedicato prevalentemente all'impostazione del lavoro di tesi, che deve consistere in una ricerca originale e innovativa, di carattere teorico o sperimentale. Nel corso del II e del III anno i dottorandi sono tenuti a seguire scuole, corsi e seminari specialistici relativi al proprio campo di ricerca per non meno di 80 ore. I dottorandi possono partecipare a campagne di misura, nonchè a convegni nazionali e internazionali per presentare i risultati della propria attività di ricerca. Alla fine del II e III anno, i dottorandi devono tenere un seminario per illustrare il progresso della propria ricerca. I dottorandi titolari di borsa di studio del Dottorato devono recarsi presso Laboratori o Università straniere per non meno di tre mesi. Il Collegio dei docenti redige per ogni iscritto una relazione finale contenente un giudizio complessivo sull'attività di studio e di ricerca.
Art. 5 (Organi)
Sono organi del Corso di Dottorato di Ricerca:
Art. 6 (Coordinatore) Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna, su proposta del Collegio dei Docenti, resta in carica tre anni per non più di due mandati consecutivi.
Il Coordinatore:
Art. 7 (Collegio dei Docenti) Il Collegio dei Docenti è composto da almeno dieci docenti e/o ricercatori universitari. Nel Collegio dei Docenti devono essere rappresentate tutte le Università consorziate. A titolo personale possono figurare docenti di sedi universitarie estranee al consorzio. La composizione del Collegio dei Docenti è deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna su proposta del Collegio stesso. Del Collegio fa altresì parte un dirigente di ricerca o un primo ricercatore dell'INGV, proposto del Presidente dell'Ente. Il Collegio dei docenti:
Le sedute del Collegio dei Docenti sono valide qualora vi partecipi il numero legale dei membri determinato secondo le vigenti disposizioni dell'Università di Bologna.
Art. 8 (Decadenza) I membri del Collegio dei Docenti decadono:
Art. 9 (Modifiche) Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna, per iniziativa del Collegio dei Docenti e con parere conforme dei Consigli di Dipartimento delle Università consorziate e del Presidente dell'INGV.
Art. 10 (Rinvio) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme del Decreto Rettorale n. 202 del 28 gennaio 2005 dell'Università di Bologna.




